Regolamento d'uso - Gruppo Alpini Crocetta del Montello

- Sezione di Treviso -
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Casa degli Alpini
Regolamento per l'accesso e l'uso
della Casa degli Alpini
approvato dall'Assemblea dei Soci il 12 dicembre 2010
Art. 1

L’edificio denominato “Casa degli Alpini”, nel prosieguo di questo Regolamento chiamato semplicemente BAITA, sito in Via Piave 21/b, è la Sede Sociale del Gruppo Alpini di Crocetta del Montello.

Art. 2

La Baita, costruita a cura e spese del Gruppo Alpini di Crocetta del Montello su area di proprietà comunale è, per tale motivo, ai sensi di legge in materia, di proprietà del Comune di Crocetta del Montello che l’ha concessa in comodato gratuito al Gruppo Alpini medesimo che deve utilizzarlo come indicato nell’apposita convenzione stipulata tra Comune e Gruppo Alpini sottoscritta il 13 dicembre 2006 con scadenza 13 dicembre 2041.

Art. 3

L’accesso alla Baita è, di norma, riservato ai Soci, Alpini e Aggregati e loro familiari; sono tuttavia sempre benvenuti visitatori occasionali.
Quanti, non soci, desiderassero frequentare abitualmente la Baita sono tenuti ad iscriversi all’Associazione nella categoria loro consona (Alpini o Aggregati).
Di ciò è dato avviso mediante un cartello affisso in Baita in modo ben visibile.

Art. 4

L’uso della Baita è destinato esclusivamente a fini associativi ed è disciplinato dal presente Regolamento.
L’accesso alla Baita è consentito, nei giorni e orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, a tutti i Soci e loro familiari che, nel frequentarla, dovranno sempre tenere un comportamento consono trattandosi della sede associativa e non di un locale pubblico.
Di ogni apertura e chiusura della Baita, per qualsiasi ragione e durata avvenga, dovrà essere tenuta traccia mediante un registro, predisposto dalla Segreteria, nel quale saranno indicati gli orari in cui sono avvenute e il nome di chi le effettua.
Durante l’orario di apertura è sempre presente un membro del Consiglio Direttivo o altro Socio autorizzato dal Capogruppo, con il compito di provvedere all’apertura e chiusura, disattivazione e riattivazione del sistema di allarme e al servizio di “farmacia alpina”, per il quale, assente ogni prezzo e senza fini di lucro, ogni frequentatore è moralmente tenuto a contribuire in misura proporzionale a quanto eventualmente consumato e avuto presente che la Baita, come ogni altro edificio, è soggetta anche, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a spese di energia elettrica e riscaldamento, nonché canoni di fognatura, acquedotto e asporto rifiuti.
Durante l’orario di apertura è possibile praticare i normali giochi leciti consentiti negli esercizi pubblici.

Art. 5

La Baita potrà essere concessa in uso ad altre Associazioni in modo occasionale o continuativo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di cui all’art. 2, fatta salva la priorità d’uso da parte del Gruppo Alpini o le occasioni d’uso spettanti al Comune come da Convenzione.
Per tale uso le Associazioni ospitate dovranno contribuire, in misura proporzionale al reale utilizzo della Baita, al parziale rimborso delle spese di gestione la cui misura, nel caso di utilizzo continuativo, sarà concordata tra le parti e approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Ogni socio iscritto al Gruppo Alpini di Crocetta del Montello da almeno due anni e in regola con la quota associativa annuale del terzo anno, ha diritto all’uso della Baita, con le modalità e i limiti stabiliti dal presente Regolamento ed in particolare dai seguenti artt. 7, 8, 9 10 e 11.

Art. 7

Fermo il divieto di affitto stabilito dalla Convenzione, nell’uso della Baita il Socio potrà essere accompagnato da altri Soci del Gruppo, parenti, familiari e amici per periodi non superiori alla giornata, purché l’organizzazione e gestione sia diretta e i partecipanti non abbiano obbligo di pagamento alcuno salvo il rimborso spese dovuto dal socio richiedente.
Sono ammessi eventuali contributi volontari a favore del Gruppo Alpini.

Art. 8

La concessione in uso della Baita, con esclusione assoluta dello scantinato adibito a magazzino e ufficio, a Soci che dovranno farne richiesta scritta, sarà subordinata alle seguenti prescrizioni che dovranno essere accettate previa sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dalla Segreteria del Gruppo (Allegato A):

a.   Con la domanda di concessione della Baita, il richiedente si assume ogni responsabilità per ogni fatto accaduto durante l’utilizzo, oltre all’impegno al completo e totale risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente arrecato e verificato in contradditorio con il responsabile associativo di cui al comma successivo;

b.   Dovrà essere sempre presente un membro del Consiglio Direttivo incaricato dal Capogruppo, con il compito, oltre che dell’apertura e chiusura, di vegliare affinché non sia compiuto alcun abuso nell’uso della Baita e delle relative attrezzature e servizi; tale incaricato avrà inoltre il potere/dovere, qualora se ne verificasse l’opportunità a causa di comportamenti impropri dei presenti, di disporre l’allontanamento di chiunque si rendesse responsabile di tali comportamenti, come pure, in caso di fatti più gravi, lo sgombero e chiusura della Baita, avvertendone immediatamente il Capogruppo;

c.   Nella richiesta di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere indicato l’interesse a utilizzare soltanto il salone oppure anche la cucina e/o altre attrezzature di proprietà del Gruppo;

d.   Per l’uso della Casa degli Alpini è dovuto un rimborso, nella misura stabilita dal Capogruppo o dal Segretario secondo i criteri generali decisi dal Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto del consumo di energia elettrica, gas, riscaldamento, pulizie, lavaggio di tovagliati e quant’altro necessario all’uso dell’edificio;

e.   Per l’eventuale utilizzo di materiali di consumo in dotazione della Baita (posate e/o stoviglie di plastica, tovaglia e tovaglioli di carta, ecc.), il costo sarà quantificato a consuntivo e il relativo importo dovrà essere integralmente rimborsato al Gruppo;

f.    Al termine dell’evento il Socio organizzatore dovrà provvedere al riordino e alla pulizia della cucina e del salone come pure di ogni attrezzatura, posate e stoviglie eventualmente utilizzate; questo adempimento, in accordo con il responsabile associativo presente, potrà essere differito non oltre il giorno seguente, salvo che non sia prevista l’apertura della Baita o altro utilizzo, nel qual caso riordino e pulizie dovranno essere effettuati immediatamente;

g.   Qualora il tipo di uso della Baita comporti la produzione di rifiuti di qualsiasi genere, il Socio richiedente dovrà provvedere alla loro differenziazione con estrema cura provvedendo inoltre, direttamente, allo smaltimento di quello “secco-non riciclabile” e di quello umido; potranno essere lasciati negli appositi contenitori in uso alla baita solo carta, il vetro e la plastica.

Art. 9

Fermo quanto previsto dall’art. 7, sono ammessi eventi di tipo familiare quali compleanni, feste di laurea e similari o comunque incontri conviviali di tipo privato, anche con l’intervento di servizi di catering, nei confronti i quali il Gruppo Alpini è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità circa ordini e pagamenti che saranno a carico esclusivo del Socio richiedente che non potrà in nessun caso utilizzare il nome dell’Associazione, tranne come indicazione utile per il recapito.
Non sono inoltre ammesse feste da ballo e la partecipazione di “band” musicali.
La decisione insindacabile sulla concessione o meno dell’uso della Baita spetta al Capogruppo che, in caso di diniego, ne indicherà le ragioni e ne informerà il Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 10

La Baita dovrà essere usata solo per motivi ricreativi, di necessità o associativi e non dovrà mai essere motivo di scandalo, lucro, interesse, lamentele dei vicini o denuncia.
Qualora la durata dell’evento per cui la Baita è stata concessa dovesse protrarsi in ora notturna inoltrata, che dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile associativo delegato, i presenti saranno tenuti a un comportamento atto a evitare di disturbare il vicinato con rumori, canti e simili comportamenti.
Il Socio richiedente che si renda responsabile, anche per le persone non soci che lo accompagnano, di atti e comportamenti non consoni al luogo e contrari al presente Regolamento, sia nella normale frequenza della Baita che in occasione di eventi direttamente organizzati, perderà il diritto all’uso della Baita medesima, fatti salvi eventuali altri provvedimenti disciplinari nei suoi confronti da assumere nei tempi e modi previsti da Statuto e Regolamento Nazionale.

Art. 11

Considerate le dimensioni dell’edificio, i partecipanti a feste, cene, pranzi e simili manifestazioni indette da Soci, potranno svolgersi, per ragioni di sicurezza, con la presenza massima di 50 (cinquanta) persone.

Art. 12

Le limitazioni di cui agli articoli precedenti potranno essere derogate in caso di eventi organizzati direttamente dal Gruppo Alpini, previo consenso del Capogruppo.

ART. 13

I Soci di cui all’art. 6 del presente Regolamento, potranno anche ottenere in prestito attrezzature di proprietà del Gruppo quali tavoli, panche, stoviglie, ecc. purché non necessarie all’attività associativa.
A tale scopo gli interessati dovranno farne richiesta scritta al Capogruppo, al quale spetta l’autorizzazione, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Segreteria (Allegato “B”) indicando le attrezzature richieste. La consegna, come pure la restituzione, avrà luogo in data e orario fissati da un incaricato dell’associazione che provvederà al controllo dell’integrità e la pulizia di ogni cosa, sia in uscita che in resa.
Nella richiesta il Socio dovrà impegnarsi al pagamento delle spese di rimpiazzo o riparazione, qualora possibile, di qualsiasi attrezzatura danneggiata.
Per tale utilizzo sarà dovuto un rimborso spese di volta in volta quantificato dal Capogruppo.
Le attrezzature medesime potranno essere concesse in uso ad amministrazioni pubbliche, parrocchia o altra associazione gratuitamente, a titolo di contributo e/o collaborazione. La concessione gratuita, che dovrà comunque seguire le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, sarà autorizzata dal Capogruppo e comunicata al Consiglio.

Art. 14

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo del Gruppo anche su proposta di uno o più Soci, ogni qualvolta si renda necessario od opportuno.
Il Regolamento così modificato dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci nella prima successiva convocazione.

Art. 15

Ogni controversia inerente all’uso della Baita e/o di materiali e attrezzature di proprietà del Gruppo dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio Direttivo del Gruppo e, salvo casi gravi per cui ciò non sia possibile, verrà risolta in via bonaria con l’intervento di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dalle parti e facenti parte del Gruppo Alpini di Crocetta del Montello che decidono secondo equità e insindacabilmente, nell’interesse principale del Gruppo Alpini.

Art. 16

Copia del presente Regolamento sarà esposta in Baita e inviata per conoscenza a tutti i Soci del Gruppo e al Sindaco del Comune di Crocetta del Montello.

Crocetta del Montello, 12 dicembre 2010
F.to IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
Roberto Marta

f.to IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Andrea Scandiuzzi

Il Capogruppo
Andrea Scandiuzzi
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