Il Regolamento - Gruppo Alpini Crocetta del Montello

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Il Gruppo
Il Regolamento del Gruppo
 Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Treviso

GRUPPO di CROCETTA DEL MONTELLO

REGOLAMENTO

GENERALITÀ

ART. 1

1) Il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello della Sezione di Treviso dell’A.N.A., costituito l’8 marzo 1931, ha sede in Crocetta del Montello, via Piave n° 21/b.

2) Il Gruppo ha il compito di realizzare la vita associativa nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi dell’A.N.A. ed in conformità alle norme regolamentari previste dal Regolamento della Sezione A.N.A. di Treviso che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri soci come indicato dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale.

3) Per anno sociale è inteso il periodo dell'anno solare dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre.

EMBLEMI

ART. 2

1) L’emblema del Gruppo è il Gagliardetto conforme all’art. 3 - (allegato 3) dello Statuto Nazionale.
 
2) L'intervento del gagliardetto alle manifestazioni, secondo le disposizioni dell'Art 4 del Regolamento Nazionale, deve essere autorizzato dal Consiglio di Gruppo (C.d.G.) o, in caso di urgenza, dal Capogruppo.
 
3) È dovere morale dei Soci intervenire alle manifestazioni nelle quali è presente il Gagliardetto del Gruppo.
 
4) Il Capogruppo nomina di volta in volta l’Alfiere. Egli avrà cura del decoro e del portamento convenuto.

AMMISSIONE A SOCIO

ART. 3

1) La domanda di ammissione a Socio, firmata dal Capogruppo, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è corredata dalla necessaria documentazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Sezionale.

2) Con l’ammissione a Socio, deliberata dalla Sezione, dopo il parere della Giunta di Scrutinio ed in conformità alle norme stabilite dall'art 4 dello Statuto Nazionale e dagli articoli 6 e 7 del Regolamento Nazionale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera associativa mentre le copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale, Sezionale e di Gruppo, sono messe a disposizione di tutti i soci iscritti presso la sede del Gruppo.
 
3) Il Socio che cambia residenza ha l'obbligo di comunicare quanto prima il nuovo indirizzo al capogruppo che ne dà immediata notizia alla Sezione per gli opportuni aggiornamenti dei tabulati.

AMICI DEGLI ALPINI
 
(SOCI AGGREGATI)

ART. 4

1) La domanda di iscrizione dei Soci Aggregati è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due Soci ordinari di cui uno deve essere il Capogruppo, che la controfirmano.

2) Prima di essere inoltrata alla Sezione la domanda deve essere approvata dal Consiglio di Gruppo con votazione segreta.
 
3) I Soci Aaggregati sono individuati fra i familiari dei soci o dei caduti alpini o tra persone particolarmente benemerite per l'attività svolta a vantaggio della sezione o del gruppo, e che condividano le finalità dell'A.N.A.
 
4) I Soci Aggregati sono tenuti al rispetto dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti Nazionale, Sezionale e di Gruppo, le cui copie saranno a disposizione presso la sede del Gruppo.
 
5) Nel frequentare i locali sociali devono attenersi alle regole comportamentali che il Gruppo e la Sezione hanno stabilito.
 
6) Qualunque iniziativa dei Soci Aggregati deve essere preventivamente approvata dal C.d.G. di appartenenza che si fa garante presso il C.D.S.

7) Possono partecipare, con proprie classifiche, quando previsto dal regolamento della gara, alle manifestazioni sportive della Sezione di appartenenza del gruppo o nazionali, in rappresentanza del Gruppo.

8) Il Socio Aggregato, dopo due anni di iscrizione, durante i quali dovrà aver prestato fattiva collaborazione ad una qualunque delle diverse attività associative, su proposta di due Soci ordinari presentata alla Sezione attraverso il Gruppo, potrà ottenere la qualifica di "Socio Amico degli Alpini".

9) I Soci Amici degli Alpini potranno sfilare con l'apposito copricapo (berretto norvegese) con relativo fregio:

   a. alle adunate nazionali con la Sezione di Treviso, in coda al blocco sezionale e dietro ad apposito striscione;

   b. ai raduni sezionali e feste di Gruppo con le modalità che saranno indicate dai cerimonieri e definite dal Regolamento Sezionale.

10) Il Gruppo, ove il rapporto di fiducia, amicizia, e collaborazione con i Soci Aggregati o Amici dovesse venir meno, si riserva espressamente il diritto di proporre la revoca dell'iscrizione di "Socio Aggregato" o "Socio Amico" alla Sezione che, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S. l'accetta e la formalizza.

10) I Soci Aggregati e gli Amici degli Alpini non possono avere:
 
a. la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A.;
b. non possono portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario;
c. non hanno diritto di voto attivo e passivo;
d. non possono accedere a cariche elettive.
 
12) I Soci Amici e Aiutanti devono versare al Gruppo la quota annuale d'iscrizione all'A.N.A., stabilita di anno in anno, con diritto di ricevere i giornali periodici associativi e di frequentare la sede sociale.
 
13) I soci Amici possono fregiarsi dei simboli appositamente predisposti e approvati dalla Sede Nazionale.
 
ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI

ART. 5

1) Ai sensi dello Statuto Nazionale gli Organi del Gruppo sono:

a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Capogruppo;
c. il Consiglio di Gruppo.

2) Inoltre vigono le seguenti cariche sociali, stabilite dal C.d.G. su proposta del Capogruppo:
 
a. il Vice Capogruppo, scelto fra i Consiglieri in carica;
b. il Segretario;
c. il Tesoriere;
d. il Consiglio del Gruppo può inoltre individuare altri incarichi specifici.
 
3) Il Segretario e il Tesoriere, quando non sono scelti tra i Consiglieri in carica, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gruppo.

4) Qualora ritenuto opportuno, le cariche di Segretario e Tesoriere, potranno essere unificate nella medesima persona.
 
5) Il Tesoriere è tenuto a presentare, ogni quattro mesi o ogni qualvolta richiesto dal Capogruppo o da un terzo dei Consiglieri in carica, una situazione finanziaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6
 
1) L’Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Capogruppo mediante avviso inviato a tutti i Soci e per conoscenza, al Presidente Sezionale e al Consigliere di Raggruppamento, a mezzo posta o con un sistema equivalente più pratico ed opportuno, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
 
2) L’avviso di convocazione contiene:
 
a. data, ora e luogo dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
b. gli argomenti all’O.d.G. e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l’elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

3) All’Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno del quale viene presentata la relazione morale del Capogruppo e il rendiconto.
 
4) Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
 
5) I Soci intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Socio.
 
6) Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.
 
7) Alle Assemblee dei Soci deve essere presente il Consigliere Sezionale di Raggruppamento o un suo delegato. Può sempre intervenire il Presidente della Sezione o un suo delegato. Il Consigliere Sezionale di riferimento o il Presidente o suo Delegato presenti, al termine dell’Assemblea sottoscrive il verbale certificandone il regolare svolgimento.

ART. 7

1) L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Capogruppo, tra il 1° novembre ed il 28 febbraio di ogni anno sociale.
 
2) L’Assemblea Ordinaria discute e delibera sui seguenti argomenti:
 
a. relazione morale e rendiconto finanziario dell’anno sociale scaduto;
b. determinazione della quota associativa annuale a favore del Gruppo;
c. questioni interessanti l’attività del Gruppo;
d. elezione delle cariche sociali di Gruppo;
e. approva il regolamento del Gruppo e le sue eventuali modifiche con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci iscritti nella prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti in seconda convocazione;

3) Il regolamento del Gruppo modificato entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del C.D.S..

ART. 8

1) L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida:
 
a. in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci in regola con la quota associativa dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
b. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

2) L'Assemblea nomina il proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, il segretario dell'Assemblea e, in caso di elezioni, tre scrutatori.
 
3) Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
 
4) Per le nomine alle cariche sociali e le questioni riguardanti persone si deve procedere con votazione per scheda segreta.

ART. 9
 
1) L’Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno.
 
2) Deve essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza al Presidente Sezionale e al Consigliere Sezionale di Raggruppamento, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso dato termine, la convocazione viene fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

CARICHE ELETTIVE

ART. 10

1) Tutti i Soci Alpini del Gruppo, in regola con il tesseramento, ad eccezione del Capogruppo e del Vicecapogruppo che devono essere iscritti al Gruppo da almeno 1 (uno) anno, hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sociale.
 
2) I Soci comunicano preferibilmente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, durante la quale avvengono le elezioni, la propria candidatura alle cariche elettive del gruppo, indicando, oltre al nome e cognome, la carica per la quale viene presentata la candidatura.
 
3) Il Capogruppo viene eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega; nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati, consenzienti, che hanno avuto il maggior numero di voti.
 
4) Il mandato del Capogruppo dura 3 (tre) anni.
 
5) L’Assemblea elettiva, prima dell’apertura del seggio, su proposta del Capogruppo a nome del C.d.G. uscente, stabilisce il numero dei Consiglieri di Gruppo da eleggere che non potrà essere inferiore a 7 (sette) né superiore a 15 (quindici). La loro elezione avviene a maggioranza semplice e il loro mandato dura 3 (tre) anni, con scadenza contemporanea a quella del Capogruppo.
 
6) In ogni votazione, a parità di voti, viene eletto il più giovane d’età.
 
7) Qualora, per qualsiasi ragione, il Capogruppo cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, deve essere convocata un’Assemblea Straordinaria perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Capogruppo e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.d.G.
 
8) In caso di rinuncia di un Consigliere eletto, gli subentra il primo in graduatoria dei non eletti.
 
9) In caso di esaurimento della lista dei Consiglieri votati, si convoca un'Assemblea Straordinaria.

COMPITI DEL CAPOGRUPPO

ART. 11
1) Il Capogruppo:

a. è il responsabile morale e materiale della Sede Sociale del Gruppo e quindi ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi, in conformità a quanto sottoscritto nella “Dichiarazione pro Veritate”;
 
b. è il garante dell’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
c. convoca le Assemblee dei Soci come previsto dagli articoli precedenti;
d. provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del C.d.G.;
e. propone al C.d.G. le nomine delle cariche sociali previste all’art. 5 comma 2. lett. a, b, c, e d.;
f.  convoca e presiede il C.d.G., redigendo l’O.d.G. coadiuvato dal Vice Capogruppo e dal Segretario;
g. comunica entro i 28 febbraio di ogni anno alla segreteria della Sezione:

i.   le cariche del gruppo
ii.  la situazione numerica dei soci
iii. i nominativi dei delegati all'Assemblea di Sezione

h. sottoscrive i rendiconti finanziari del Gruppo, redatti dal Tesoriere;
i. propone al Consiglio Sezionale, dopo avere acquisito il parere del C.d.G., eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.
j. è il responsabile del Gagliardetto.

2) In mancanza del Capogruppo, il Vicecapogruppo lo sostituisce in tutte le funzioni.
 
3) Nel caso in cui il Capogruppo dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato triennale, il Vice Capogruppo convoca una Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Capogruppo, il cui mandato avrà la scadenza prevista per il suo predecessore.
 
4) Qualora alla scadenza del mandato manchino meno di sei mesi, il Vice Capogruppo in carica potrà svolgere le funzioni di Capogruppo fino allo svolgimento dell’Assemblea elettiva.

IL CONSIGLIO DI GRUPPO

ART. 12
1) Il C.d.G.:
 
a. è composto dal Capogruppo e dai Consiglieri eletti;
b. è presieduto dal Capogruppo e, in caso di sua assenza, dal Vice Capogruppo;
c. si riunisce, di norma, una volta al mese;
d. nomina le cariche sociali, di cui all’art. 5 comma 2. a-b-c, su proposta del Capogruppo;
e. esprime il proprio parere motivato al Capogruppo in caso di richiesta di azioni disciplinari nei confronti dei Soci da inoltrare alla Sezione per i provvedimenti di competenza;
f. redige le norme relative all’organizzazione dei vari servizi di cui all'art. 15 e ne cura la minuziosa e visibile diffusione;
g. Al termine di ogni anno, il C.d.G. esamina i bilanci finanziari, consuntivo e preventivo, del Gruppo, autorizzandone la presentazione all'Assemblea dei Soci;
h. Tutte le riunioni del C.d.G. sono verbalizzate dal Segretario;
i. Le deliberazioni del C.d.G., per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.d.G..

2) Le eventuali dimissioni di un Consigliere, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante invio di una comunicazione scritta e motivata al Capogruppo e di una copia, per conoscenza, al Consigliere Sezionale di Raggruppamento.
 
3) Il Consigliere che subentra al dimissionario mantiene lo stato di anzianità di quest'ultimo, maturato al momento delle sue dimissioni.

NORME COMPORTAMENTALI

ART. 13

1) L’uso dei locali della Sede Sociale è per diritto riservato ai Soci Ordinari, Ai Soci Aiutanti ed agli Amici in regola con le norme statutarie e con le quote sociali.
 
2) I Soci di altri Gruppi o Sezioni, nonché gli Alpini in armi, sono considerati graditi ospiti.
 
3) Gli eventuali visitatori occasionali avranno diritto di accesso alla Sede se accompagnati o autorizzati da un Socio.
 
4) Le attività sotto elencate godono del diritto di priorità rispetto a tutte le altre, salvo disposizioni o necessità straordinarie richieste dai Soci e riconosciute dal C.d.G. e comunicate per tempo:
 
a. assemblee dei Soci;
b. riunione del C.d.G.;
c. riunioni periodiche del Gruppo;
d. riunioni organizzative per manifestazioni o altro;
e. cene o pranzi ufficiali del Gruppo;
f. attività culturali (visite guidate ecc. ecc.).

ART. 14

1) La Sede Sociale appartiene a tutti i Soci; ne consegue che l’aspetto, esterno ed interno, deve essere decoroso e armonioso, senza immagini o esposizioni non pertinenti.
 
2) Nei locali della Sede Sociale e nel suo ambito, è vietata qualsiasi attività o propaganda a favore di partiti politici.
 
3) All’interno della Sede Sociale e in tutte le manifestazioni ufficiali o ufficiose, i Soci, Soci Aiutanti, gli Amici degli Alpini e, tutti gli eventuali frequentatori, hanno il dovere di comportarsi in modo civile e corretto, sia nell’espressione verbale che in quella fisica, affinché il loro comportamento non possa arrecare danno anche ad uno solo dei presenti.
 
4) Ogni Socio Ordinario, Aiutante o Amico deve poter disporre della massima libertà di espressione e/o di critica, nel rispetto comunque delle idee e dei diritti degli altri Soci, Aiutanti o Amici.

ART. 15

1) Nell’ambito della vita associativa del Gruppo si possono elencare in via esemplificativa, ma non esaustiva, i seguenti servizi, cui far seguire la relativa organizzazione:
 
a. orari di apertura della sede;
b. pulizia della sede;
c. gestione del bar;
d. gestione della cucina e relativi acquisti;
e. corvè di Gruppo;
f. manutenzione degli impianti ed attrezzature varie;
g. giardinaggio e cantina;
h. strutture edili e lavori conseguenti;
i. rapporti esterni;
j. uso della Sede da parte di enti o associazioni;
k. segreteria, cassa e archivio.

2) È compito del C.d.G., come previsto dall’art.12 comma 1. lett. f., organizzare i servizi con l’emanazione di normativa “ad hoc”, che dovrà essere resa ben visibile a tutti mediante la sua affissione all’albo, bacheca o altro sito opportuno.

ART. 16

1) Per la gestione ordinaria di proprie disponibilità finanziarie il Gruppo può intrattenere rapporti di conto corrente o amministrazione titoli con Istituti di Credito o con Uffici Postali.
 
2) L’apertura di tali rapporti e la loro gestione è demandata al Capogruppo con firma congiunta del Tesoriere; ai medesimi e al Vice Capogruppo, tutti in carica pro-tempore, è demandata anche la facoltà di prelievo anche con firma disgiunta.
 
3) La gestione straordinaria delle disponibilità finanziarie deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Sezionale, lo scioglimento del Gruppo è deliberato da un’Assemblea Straordinaria del Gruppo stesso.
 
2) Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Qualora per due convocazioni consecutive non venga raggiunto il numero di presenti prescritto per la validità dell’Assemblea, la terza convocazione potrà deliberare lo scioglimento del Gruppo qualsiasi sia il numero dei presenti.
 
3) In caso di scioglimento, l’Assemblea che lo delibererà potrà destinare gli eventuali patrimoni ed i materiali del Gruppo ad altre associazioni o enti benefici, mentre archivi, biblioteche e documentazioni saranno devoluti alla Sezione, onde evitare la dispersione del patrimonio storico del Gruppo.

ART. 18

1) Il presente Regolamento potrà essere modificato, su proposta del C.d.G., dall’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria.
 
2) Le modifiche saranno valide dopo la loro approvazione da parte del C.D.S..
 
3) Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

NORMA TRANSITORIA

ART. 19

1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale, che in caso di contrasto, comunque, prevarranno sulle norme del presente regolamento.
 

 
Il presente Regolamento consta di 19 (diciannove) articoli.
È stato approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo in data 23 maggio 2016
È stato approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del Gruppo in data 30 giugno 2016
E' stato approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in data 27 ottobre 2017
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