La convenzione - Gruppo Alpini Crocetta del Montello

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Casa degli Alpini
Convenzione tra
Comune di Crocetta del Montello
e
Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Alpini di Crocetta del Montello
 
Oggetto della convenzione:
Concessione in comodato di terreno e soprastante fabbricato ad uso sede sociale
L’anno duemilasei, il giorno tredici del mese di dicembre in base ed in ottemperanza allo Statuto Comunale, alla delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 25 luglio 2006 e successivi atti attuativi
tra
il Comune di Crocetta del Montello nella persona del responsabile del Servizio Affari Generali dr. Mario Favaro, nato a Bassano del Grappa il 28 maggio 1962, in possesso dei poteri necessari a rappresentare il Comune di Crocetta del Montello nel presente atto e
Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Alpini di Crocetta del Montello nella persona del Capogruppo pro tempore Sig. Andrea Scandiuzzi, nato a Crocetta del Montello il 04/07/1950, C.F. SCNNDR50L04C670S, ivi residente in Via Verdi 27;

premesso

a) che il Comune di Crocetta del Montello è proprietario del terreno sito in Via Piave del Comune di Crocetta del Montello catastalmente censito come segue: N.C.E.U. Comune di Crocetta del Montello - Mappale 152 sub 15 (area urbana di mq 154) – Mappale 1459 sub 4 Via Piave 21° - Cl. 1a – vani 5,5 – sub 5 – corte esclusiva di mq 839;
b) che sul citato terreno il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello ha costruito, a propria cura ed esclusive spese, previe le prescritte autorizzazioni e concessioni edilizie, un edificio, regolarmente autorizzato anche ai fini dell’agibilità, allo scopo di avere una sede nella quale svolgere la propria attività associativa;
c) che il Comune di Crocetta del Montello, per effetto del principio di accessione di cui all’art. 934 del CC, è ad ogni effetto proprietario, oltre che del terreno, anche della costruzione ivi esistente;
d) che il Comune di Crocetta del Montello anche in considerazione del rilevante onere economico sostenuto dal Gruppo Alpini di Crocetta del Montello per la realizzazione dell’edificio, intende concederlo allo stesso Gruppo Alpini in comodato gratuito;
e) che il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello è regolarmente iscritto nell’elenco comunale dei Gruppi e delle Associazioni operanti nel territorio comunale;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione

si stipula quanto segue

Art. 1 - Riconoscimento
Il Comune di Crocetta del Montello riconosce che il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello, ha costruito, a proprie cure e spese, e pertanto con un ragguardevole impegno economico, senza intervento finanziario alcuno da parte dell’Amministrazione Comunale eccettuata la concessione del terreno, un fabbricato così censito catastalmente:
- Mappale 152 sub 15 (area urbana di mq 154) – Mappale 1459 sub 4 Via Piave 21° - Cl. 1a – vani 5,5 – sub 5 – corte esclusiva di mq 839, del quale il Comune di Crocetta, per effetto del principio di accessione di cui all’art. 934 del CC, è ad ogni effetto proprietario;

Art. 2 - Oggetto della convenzione
Il Comune di Crocetta del Montello, cede, in comodato gratuito, al Gruppo Alpini, il fabbricato indicato all’art. 1 della presente convenzione, con relativa area di pertinenza come sopra identificata di cui il Comune ha la proprietà, affinché il Gruppo Alpini lo utilizzi come propria sede e possa svolgervi la propria attività associativa, perseguendo gli scopi che gli sono propri.

Art. 3 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per anni 35 decorrenti dalla data della firma da parte del legale rappresentante dell’Associazione.
Successivamente a tale termine, esistendo ancora il Gruppo Alpini, la presente convenzione potrà essere prorogata, con atto amministrativo del Comune di Crocetta del Montello, su richiesta del legale rappresentante del Gruppo Alpini medesimo, per ulteriori periodi di dieci anni, ferme restando tutte le altre norme e prescrizioni dettate dalla convenzione medesima.
Qualora il Gruppo Alpini dovesse sciogliersi, in qualsiasi momento ciò avvenga, terreno e immobile ritorneranno al pieno possesso del Comune di Crocetta, che si obbliga ad utilizzarli per iniziative a vantaggio della comunità di Crocetta del Montello, previo parere non vincolante dell’organismo che delibererà lo scioglimento del Gruppo Alpini convenzionato.

Art. 4 - Gestione e manutenzione - Obblighi
Il Gruppo Alpini si fa carico della gestione e delle relative spese e provvederà all’onere delle polizze assicurative utili ed a garanzia di chi frequenta l’immobile (responsabilità civile) e del bene (incendio), e ne incasserà gli eventuali risarcimenti destinati al ripristino dell’edificio, tenendo il Comune di Crocetta del Montello indenne da ogni responsabilità per danni causati a terzi.
Provvederà alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile stesso, mantenendolo sempre in condizioni decorose.
Qualora l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione rendesse necessario lo sgombero dell’immobile, il Comune assegnerà al Gruppo Alpini una Sede provvisoria sufficiente allo svolgimento della propria attività ed eventualmente necessaria alla custodia dei materiali di magazzino di proprietà del Gruppo medesimo.

Art. 5 - Migliorie e modifiche
Al fine di un più efficace e razionale utilizzo dell’immobile al perseguimento dei fini propri del Gruppo Alpini, allo stesso è data facoltà di apportare, a proprie spese, senza che nulla sia dovuto dal Comune, modifiche e migliorie, anche strutturali, ivi compresi eventuali ampliamenti, all’immobile, previe le prescritte autorizzazioni edilizio-urbanistiche-sanitarie. Tali ampliamenti, ad esclusivo uso del Gruppo Alpini, si intenderanno automaticamente ricompresi nella presente convenzione, seguendo quanto da questa stabilito per l’immobile esistente al momento della stipula.

Art. 6 - Uso dell’immobile
Il Gruppo Alpini gestirà il bene con cura e diligenza secondo quanto prescritto dalla normativa di comodato. Al momento del suo scioglimento, il Gruppo Alpini restituirà l’immobile come in premessa, fatto salvo il normale deterioramento d’uso e per vetustà.
E’ espressamente vietata al Gruppo Alpini o loro aventi causa, la facoltà di affittare o cedere a terzi l’immobile.
Il Gruppo Alpini potrà, tuttavia, ospitare riunioni e/o manifestazioni di altre Associazioni. Potrà inoltre, dandone semplice comunicazione all’Amministrazione Comunale, ospitare altre Associazioni che abbiano scopi e finalità affini, come loro sede, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini e ratificate dall’Assemblea nella prima riunione successiva, senza che queste possano vantare, al momento della cessazione dell’ospitalità, per qualsiasi motivo essa debba avvenire, diritti di sorta, né nei confronti del Gruppo Alpini né del Comune di Crocetta del Montello.
Pur nel rispetto di ogni opinione, non sarà concesso l’utilizzo dei locali per lo svolgimento di manifestazioni e/o riunioni di carattere politico/partitico, mentre potranno avvenire manifestazioni di carattere religioso nell’ambito delle tradizioni cattoliche degli Alpini.
Fatta salva l’autonomia organizzativa del Gruppo Alpini, nell’arco dell’anno solare il Comune di Crocetta del Montello potrà utilizzare l’immobile, con esclusione della parte destinata a magazzino, per 3 (tre) giorni, previo accordo con il Gruppo Alpini, per iniziative istituzionali o incontri con la cittadinanza, facendosi carico di eventuali oneri o spese derivanti dall’uso dell’immobile stesso.
Tale utilizzo sarà subordinato a manifestazioni che il Gruppo Alpini abbia già previsto nel proprio programma annuale comunicato al Comune.
Nei locali oggetto della presente convenzione potranno essere svolte, da parte del Gruppo Alpini, attività di somministrazione di cibi e bevande esclusivamente a favore dei Soci e loro familiari, fatti salvi eventi eccezionali quali, a titolo esemplificativo, la festa annuale del Gruppo, ecc..
Subordinatamente al possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie, tale attività, potrà essere svolta anche a favore di non Soci.
Qualsiasi attività svolta nei locali, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, se ed in quanto applicabili, relative alla sicurezza e all’ordine pubblico, in materia di sanità pubblica e responsabilità civile, di cui si fa carico il Gruppo Alpini.
La Sede del Gruppo Alpini potrà, infine, essere utilizzata quale centro ricreativo con le modalità che saranno determinate con regolamento interno da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini stesso, ratificato dell’Assemblea.

Art. 7 – Modifiche associative – Titolarità del comodato d’uso
Qualora, per effetto di aggiornamenti statutari anche a seguito di mutate condizioni socio-economiche, il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello dovesse subire modifiche e aggiornamenti, anche nella denominazione, non verranno meno i requisiti per la titolarità della presente convenzione, purché rimangano inalterati la natura e gli scopi del Gruppo stesso. Tali variazioni dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale entro 90 giorni dall’approvazione definitiva.

Art. 8 – Modifiche della convenzione
Qualsiasi modifica, sia prima della prima scadenza 35nnale, che durante i successivi periodi decennali, potrà essere apportata alla presente convenzione solo previo accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 - Registrazione dell’atto
La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi del comma 2°, art. 5 del D.P.R. 26.4.1988, n°131.
Le spese di registrazione saranno a carico del ricorrente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Crocetta del Montello, 13 dicembre 2006

per l'Associaizone Nazionale Alpini - Gruppo di Crocetta del Montello
Il Capogruppo
f.to Andrea Scandiuzzi

per il Comune di Crocetta del Montello
Il Capo Settore Affari Generali
f.to dr. Mario Favaro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Ugo Della Giacoma
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