08/01/2014

Regolamento per l'elezione del

Consiglio Direttivo del Gruppo

approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci

del 12 dicembre 2010

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Costituzione e sede

 

Art. 1

 

1. Il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello è stato costituito l’8 marzo 1931, e fa parte, attraverso la Sezione di Treviso, dell’Associazione Nazionale Alpini con sede a Milano.

 

Art. 2

 

1. Ha la sua sede nella “Casa degli Alpini”, sita in Via Piave n° 21/b a Crocetta del Montello.

2. La Casa degli Alpini è stata costruita a cura e totali spese del Gruppo stesso su terreno di proprietà del Comune di Crocetta del Montello, il quale, a sensi di legge, ne è l’effettivo proprietario.

3. Il Comune di Crocetta del Montello ha ceduto l’edificio al Gruppo medesimo in comodato gratuito, affinché lo utilizzi quale propria sede per il tempo e con le modalità stabilite dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Crocetta del Montello e il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello in data 13 dicembre 2006.

4. Tale convenzione prevede, oltre alla durata e le modalità per l’eventuale rinnovo, tempi, modi e limiti per l’utilizzo della Baita, definiti con apposito regolamento.

 

 

Elezione del Consiglio Direttivo

 

Art. 3

 

1. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Crocetta del Montello, avvengono secondo la periodicità e le scadenze previste dallo Statuto Nazionale e relativo Regolamento di attuazione e dal Regolamento Sezionale vigenti, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

 

Art. 4

 

1. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini Crocetta del Montello è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) membri effettivi, indipendentemente dal numero dei Soci, oltre a 2 (due) supplenti, compresa una rappresentanza dei Soci Aggregati come indicato al successivo articolo 5.

2. L’Assemblea elettiva, su proposta del Consiglio uscente, dovrà stabilire, prima dell’apertura del seggio, il numero dei Consiglieri da eleggere per il successivo triennio.

3. Qualora l’Assemblea non si avvalga di tale facoltà, il numero dei Consiglieri da eleggere sarà uguale a quello del mandato precedente.

4. L’Assemblea elettiva dovrà inoltre, prima dell’apertura del seggio, nominare tra i presenti Alpini tre scrutatori con il compito di:

a. nominare tra di essi un Presidente;

b.  vidimare le schede di votazione e provvedere alla loro distribuzione;

c.  alla chiusura del seggio provvedere allo scrutinio delle schede votate e alla proclamazione degli eletti.

 

Art. 5

 

1. Il Gruppo Alpini di Crocetta del Montello ammette a ricoprire la carica di Consigliere del Gruppo una rappresentanza dei Soci Aggregati che dovranno osservare tutti gli obblighi e prescrizioni previsti a loro carico dallo Statuto e regolamenti nazionali e sezionale, nonché quelli seguenti:

a)  La carica di Consigliere ha valore esclusivamente per il Gruppo di Crocetta del Montello, non comporta alcuna modifica delle prescrizioni di cui allo Statuto e Regolamento Nazionali e Regolamento Sezionale e non produce nessun’altro riconoscimento associativo o diritto di alcun tipo né all’interno né fuori del Gruppo stesso;

b)  L’Assemblea elettiva, prima dell’apertura del seggio elettorale stabilisce il numero dei rappresentanti dei Soci Aggregati ammessi a far parte del Consiglio Direttivo che saranno compresi nel numero dei membri di cui all’art. 4. Il loro numero non dovrà mai, in nessun caso, essere superiore a 1/5 (un quinto) del numero dei Consiglieri del Gruppo stabilito a norma del predetto art. 4 del presente Regolamento, arrotondato all’unità inferiore, con un minimo di 1 (uno);

c)  Nel caso in cui la partecipazione al voto dei Soci Aggregati o le indicazioni del voto non consentano una chiara individuazione della loro rappresentanza, come pure in fase di prima applicazione della norma, questa potrà essere cooptata dal Consiglio Direttivo, composto dai soli Consiglieri Alpini, su proposta del Capogruppo; la scelta dovrà cadere su Soci Aggregati, preferibilmente tra quelli che abbiano maturato la qualifica di “Aiutante” dei quali sia noto l’attaccamento all’Associazione e che prestino una riconosciuta collaborazione;

d)  Ai Soci Aggregati Consiglieri sono tassativamente precluse tutte le cariche sociali, riservate ai Soci Alpini, ad eccezione di quella di Segretario Amministrativo del Gruppo, ai sensi del successivo art. 8, comma 3;

e) Pur essendo ammessi a votare sui singoli argomenti discussi dal Consiglio Direttivo, il voto dei Consiglieri Soci aggregati sarà sempre solo consultivo, avendo, in caso di votazione formale, valore deliberativo soltanto i voti espressi dai Consiglieri Alpini presenti;

f) Il Socio Aggregato eletto Consigliere e/o Segretario Amministrativo che alle riunioni del Consiglio Direttivo come pure all’infuori di esso tenga comportamenti o atteggiamenti non consoni alla carica o all’appartenenza all’Associazione potrà, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari, essere in qualsiasi momento revocato su proposta motivata del Capogruppo e con votazione favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri Alpini.

 

Art. 6

 

1. Possono concorrere all’elezione alla carica di Consigliere tutti i Soci Alpini in regola con il tesseramento dell’anno in cui si svolgono le votazioni e i Soci Aggregati iscritti al Gruppo da almeno due anni e in regola con il tesseramento del terzo anno consecutivo.

2. La Segreteria predispone due liste in ordine alfabetico dei Soci aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, una comprendente i soli Soci Alpini ed una i soli Soci Aggregati.

3. La Segreteria predispone due schede per la votazione, rispettivamente, dei Soci Alpini e dei Soci Aggregati. Nelle schede è indicato il numero delle preferenze che si possono esprimere, che non dovranno mai superare i 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere.

4. Le votazioni avvengono per scheda segreta; ogni Socio voterà soltanto la scheda relativa alla categoria di Socio cui appartiene.

5. Ogni Socio potrà essere portatore di 2 (due) deleghe di soci della categoria cui appartiene.

6. Risultano eletti i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti e secondo la suddivisione prevista dal precedente art. 5, lett. b).

 

Art. 7

 

1. Il Consiglio Direttivo risultato eletto dovrà essere convocato dal Capogruppo uscente, che nell’occasione provvederà alle consegne, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni, per l’elezione del Capogruppo e delle altre cariche associative.

2. In caso di inadempienza, il Consiglio neo eletto sarà convocato dal Consigliere che nelle votazioni ha ottenuto il maggior numero di voti.

 

Art. 8

 

1. Il Consiglio Direttivo neo eletto nella sua prima riunione provvederà, con votazione per scheda segreta riservata ai soli Consiglieri Alpini, salvo diversa modalità che deve essere approvata all’unanimità dai Consiglieri medesimi presenti, alla nomina:

- del Capogruppo;

- di uno o più Vice Capogruppo;

- del Segretario del Gruppo;

- dell’eventuale Segretario Amministrativo.

2. Il Consiglio potrà inoltre, nella medesima riunione o in riunioni successive, individuare altri incarichi specifici e provvedere alle relative nomine.

3. Il Capogruppo, i Vice Capogruppo e il Segretario del Gruppo devono essere scelti tra i Consiglieri Alpini.

4. Qualora se ne ravvedesse l’opportunità, potrà essere nominato anche un Segretario Amministrativo, con specifici compiti di amministrazione, da nominare preferibilmente tra i Consiglieri Alpini ma che, su proposta del Capogruppo, potrà essere scelto anche fuori dal Consiglio sia tra i Soci Alpini che tra Soci Aggregati, in quest’ultimo caso purché in possesso di specifica competenza, capacità organizzativa e/o adeguata disponibilità di tempo. Nel caso in cui questa carica sia ricoperta da un Socio Aggregato che si renda responsabile di comportamenti ritenuti non consoni, potrà in ogni momento essere revocato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza semplice dei voti, su proposta motivata del Capogruppo. Il Consiglio provvederà alla nomina del nuovo Segretario Amministrativo scelto con le medesime modalità. Qualora il Segretario Amministrativo sia scelto fuori del Consiglio, questi parteciperà sempre alle riunioni dell’organo ma senza diritto di voto.

5. Le competenze del Capogruppo, del o dei Vice Capogruppo e del Segretario sono quelle indicate dallo Statuto e Regolamento Nazionali e Regolamento Sezionale. Il Segretario Amministrativo avrà competenze amministrative-contabili di norma appannaggio del Segretario del Gruppo, delle quali dovrà in ogni momento, anche su semplice richiesta verbale, rendere conto al Capogruppo e/o al Segretario del Gruppo stesso. Altre competenze specifiche potranno essere individuate dal Consiglio Direttivo.

6. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo avranno validità con la presenza della metà più uno dei Consiglieri Alpini.

7. Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e/o i presenti alle sue riunioni sia pari, in caso di votazione con esito equivalente, prevale il voto del Capogruppo.

Art. 9

 

1. Il Consigliere che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, potrà essere considerato dimissionario e di ciò gli sarà data formale comunicazione scritta da parte del Capogruppo. Si considera inoltre decaduto il Consigliere che non abbia adempiuto al pagamento del bollino entro il termine stabilito per la chiusura del tesseramento senza giustificato motivo.

2. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere effettivo, si procede alla surroga del medesimo attingendo tra i due supplenti in ordine di voto; successivamente alla lista dei Soci che hanno ottenuto voti, nel limite massimo della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui non sia più possibile attingere a tale lista perché esaurita oppure il numero dei voti ottenuti sia inferiore a 5 (cinque), il Consiglio Direttivo potrà, su proposta del Capogruppo, e con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri, cooptare un Socio ritenuto valido per impegno associativo e che sia disponibile.

4. Qualora il numero dei Consiglieri dimessi, decaduti o deceduti dovesse superare il 50% dei componenti, il Consiglio stesso si intenderà decaduto e il Capogruppo provvederà alla convocazione di una nuova Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificato l’evento, salvo che alla normale scadenza del mandato manchino meno di sei mesi, nel qual caso il Consiglio potrà rimanere in carica fino alla convocazione della normale Assemblea elettiva.

5. In caso di rinuncia, revoca o decesso di un rappresentante degli Aggregati, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei votati o, qualora ciò non sia possibile, su proposta del Capogruppo.

 

Art. 10

 

1. Il presente Regolamento sarà inviato alla Sezione di Treviso per l’approvazione.

2. In mancanza di tale approvazione la presente normativa sarà osservata come Regolamento interno del Gruppo.

3. Il Presente Regolamento potrà in qualsiasi momento essere modificato dal Consiglio Direttivo, anche per accogliere eventuali osservazioni della Sezione e ratificato dall’Assemblea nella prima convocazione successiva.

4. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni in materia previste dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal Regolamento Sezionale vigenti.

 

 

f.to IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

Roberto Marta

f.to IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Andrea Scandiuzzi

 

 

Il Capogruppo

Andrea Scandiuzzi

 

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